TFR e TFS, tempistiche per la liquidazione
In attesa della Corte Costituzionale ad oggi liquidazione in 3 parti.
Il TFR e TFS sono il trattamento di fine rapporto o servizio dei dipendenti statali. Ad oggi tale trattamento è liquidato in 3 tranche a secondo della somma, ma tutto potrebbe cambiare presto.
Un ricorso presentato da una dipendente del Ministero della Giustizia, dopo aver ricevuto il TFR dopo 27 mesi, è stato accolto dal Tribunale del Lavoro di Roma, dando ragione alla ricorrente.
I giudici hanno così espresso la propria sentenza, stabilendo che la liquidazione deve essere versata in tempi più ristretti, soprattutto a quei dipendenti che si trovano in età avanzata, Il tribunale ha presentando poi una richiesta di “incostituzionalità”.
Ora spetta alla Corte Costituzionale pronunciarsi in merito, con la possibilità più che concreta di annunciare l’illegittimità dei ritardi con i quali viene corrisposto il Tfr e il Tfs per i dipendenti pubblici. La sentenza è attesa per aprile 2019 e se confermata renderebbe i TFR e TFS uguali ai dipendenti privati.
Pagamento del TFR/TFS dipendenti pubblici
A partire dal 1° gennaio 2014, i dipendenti ricevono il TFR o TFS, nel seguente modo:
- in unica soluzione: se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;
- in 2 rate annuali: se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari all’importo residuo);
- in 3 rate annuali: se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In questo caso la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari all’importo residuo. Con il pagamento della seconda e terza somma rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del pagamento della prima.
Termini di pagamento
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro per inabilità o decesso, entro 105 giorni;
- per la cessazione del rapporto di lavoro è per pensionamento con il raggiungimento dei requisiti per servizio o per età, non prima di un anno;
- non prima di 24 mesi se la cessazione del rapporto di lavoro avviene per dimissioni volontarie (licenziamento, destituzione del servizio, con o senza diritto a pensione, ecc…).
Fonte: termometropolitico.it e orizzontescuola.it
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