La Legge Nordio modifica il COM a beneficio dei Militari
Il recente disegno di Legge numerato con atto del Senato nr. 1718, che prende il nome del Ministro della Giustizia Nordio, oltre depenalizzare il reato di auso d’ufficio, modifica anche l’articolo 1051 del C.O.M. a beneficio dei militari. Ciò significa che quei militari incappati in procedimenti per reati non colposi potranno essere inseriti nelle aliquote di avanzamento e continuare il progresso della carriera.
Proponiamo il seguente articolo la cui completezza può essere letta seguendo il link indicato a fine pagina.
Infatti con l’art. 7 del disegno di legge 1718 approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica nella giornata di ieri all’art. 1051 comma 2 del C.O.M. la lettera a) è sostituita dalla seguente : ” nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa”.
La conseguenza della riforma è pertanto di consentire l’inserimento nell’aliquota di avanzamento di tutti quei militari che siano solamente rinviati a giudizio ( o ammessi a riti alternativi) per delitti dolosi.
La riforma, peraltro, appare ancora una volta in via di prima lettura suscettibile di diverse interpretazioni laddove per esempio non stabilisce analoga preclusione all’avanzamento al militare che sia stato prosciolto per esito positivo della messa alla prova ( art. 168 bis c.p.).
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