
Distacco sindacale: assenza non valutabile per il personale militare
Il distacco sindacale è considerato assenza non valutabile ai fini della documentazione caratteristica del personale militare, analogamente a malattia o aspettativa.
Con l’introduzione dell’art. 913-bis del D.Lgs. 66/2010 (COM) è stato formalmente riconosciuto il distacco sindacale per il personale militare, attivabile su richiesta dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM) riconosciute rappresentative. Tale distacco, previsto dalla normativa, ha implicazioni anche in ambito di documentazione matricolare e caratteristica.
La Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM) chiarisce che il distacco sindacale va trattato come una assenza non valutabile, al pari di malattia, congedo, aspettativa, ecc. In tal senso:
- Se il distacco dura 60 giorni o più, si procede con la chiusura del documento caratteristico all’ultimo giorno di servizio effettivo. Al rientro in servizio, si redige una dichiarazione di mancata redazione (Modello C), e si annota nel Modello E la causa “distacco sindacale”.
- Se la durata è inferiore a 60 giorni, si annota comunque nel Modello E, da allegare alla successiva documentazione valutativa.
Questa regolamentazione mira a tutelare il diritto sindacale del personale militare, assicurando al tempo stesso uniformità amministrativa e trasparenza nella valutazione del servizio, senza penalizzare chi esercita funzioni sindacali previste dalla legge.
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