Detrazioni fiscali al personale delle Forze Armate e di Polizia
Cosa manca per l’attuazione dell’articolo 45 del Decreto Legge n. 95/2017 ?
Le detrazioni fiscali a favore del personale militare delle Forze Armate e Forze di Polizia, trovano la loro applicazione sulle indennità accessorie in ragione della specificità dello stato o impiego del personale.
Tali agevolazioni di carattere fiscale, con la riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e addizionali regionali/comunali a partire dai redditi 2017.
Tutto ciò previsto dall’articolo 45 comma 2 del decreto legge numero 95 del 29 maggio 2017. Nello specifico, le detrazioni si applicano a tutti i militari che non superano un reddito annuo di 28.000 €.
Cosa dice il comma 2?
Nel limite complessivo di spesa di 53,1 milioni di euro per l’anno 2018, 47,2 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2021, 35,4 milioni di euro per l’anno 2022, 34,4 per l’anno 2023, 29,5 per l’anno 2024, 23,6 per l’anno 2025 e 19 milioni di euro a decorrere dal 2026, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, e’ riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo, ai sensi del presente comma, delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze, in ragione del numero dei destinatari. La riduzione di cui al presente comma è cumulabile con la detrazione prevista dall’articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Ma cosa serve per far si che venga applicato?
Come specifica lo stesso comma 2; le modalità di applicazione sono individuate ogni anno dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei ministri interessati con apposito decreto.
Questo decreto ad oggi non è ancora emanato; ma l’ufficio legislativo ha espletato tutta la fase di analisi, compreso lo schema del Decreto in approvazione al Ministro della Difesa, e condiviso con le altre parti interessate. Manca solo la fase finale che compete al Capo del Governo.
Fonte: grnet.it e gazzettaufficiale.it
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