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Parlamento Italiano

Sindacati Militari, aspra critica contro L’onorevole Corda

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Un Video della Deputata M5S fa infuriare i sindacati.

Un intervento dell’Onorevole Emanuela Corda in un video dove parla della nuova legge in discussione sui Sindacati Militari, creano tensioni, critici i rappresentanti degli attuali sindacati riconosciuti.

Emanuela Corda eletta al Parlamento Italiano come Deputato M5S, è capogruppo per il proprio partito in Commissione Difesa.  La stessa Deputata è firmataria della Proposta di legge per regolamentare i Sindacati Militari.

Un suo recente intervento, con un video in diretta su Facebook ha voluto illustrare l’attuale legge in discussione, dove però si registrano critiche nei suoi confronti, le cui parole non sono state apprezzate dai Sindacati Militari.

Durante la trasmissione del video moltissimi utenti sono intervenuti commentando e giudicando questa proposta di  legge troppo limitativa; da qui la risposta dell’Onorevole Corda che non è piaciuta ai vertici dei sindacati fino ad ora autorizzati.

Il momento più importante si registra quando L’Onorevole esprime, in risposta ad alcuni utenti che definiscono illegittimo la possibilità di scioperare, che tali parole sono recepite come Minacce. Di seguito il frame del video:

Ma cosa indica la proposta di legge in merito?

La proposta di legge numero 875, attualmente in commissione difesa, riporta tra le varie, i divieti per i militari all’articolo 1 (diritto di associazione sindacale), e ciò che è consentito rappresentare all’articolo 2 (Diritto di riunione e Campo di azione).

Ovvero:

Articolo 1 comma 4, alcuni divieti:

I sindacati del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare non possono:

  1. assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare;
  2.  proclamare lo sciopero o parteciparvi qualora sia proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare e dei corpi di polizia ad ordinamento militare;
  3. sollecitare gli appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia ad ordinamento militare a partecipare a manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio;
  4. costituire sindacati suddivisi per singole categorie di personale;
  5. assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di organizzazioni sindacali, l’adesione alle quali sia vietata agli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare.
Articolo 2, il diritto di riunione e campo di azione:

1. Ai sindacati delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, di seguito denominati «sindacati dei militari», compete la contrattazione collettiva e individuale di primo e di secondo livello secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

2. I membri dei sindacati dei militari possono riunirsi:

  1. in locali dell’amministrazione militare, messi a disposizione dalla stessa, che ne concorda le modalità d’uso;
  2. in luoghi aperti al pubblico, senza uso dell’uniforme.

3. Sono autorizzate riunioni, ai sensi del comma 1, durante l’orario di servizio nel limite di dodici ore annue, previa comunicazione ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte delle rappresentanze unitarie di base. Le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio. È vietato limitare, direttamente o indirettamente, lo svolgimento delle attività sindacali e di verifica previste dalla normativa vigente; i comandanti o i responsabili di unità devono garantire il rispetto del diritto sindacale di riunione.

4. I sindacati dei militari curano la tutela individuale e collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle seguenti materie:

  1. il trattamento economico, fondamentale e accessorio, quello per lavoro straordinario e quello di missione e di trasferimento, i trattamenti relativi alla previdenza pubblica e alla previdenza integrativa, il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell’articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  2. le misure per incentivare l’efficienza del servizio;
  3. il congedo ordinario e straordinario;
  4. l’aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
  5. i permessi brevi per esigenze personali;
  6. le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;
  7. i criteri istitutivi degli organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, nonché i criteri per la gestione degli enti di assistenza del personale;
  8. l’istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
  9. l’orario di lavoro obbligatorio e i criteri per la modulazione dell’orario di lavoro giornaliero e dei turni di servizio;
  10. la disciplina generale in materia di alloggi e di concessioni e dei relativi livelli qualitativi;
  11. le attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale e dei familiari;
  12. i criteri per la mobilità del personale;
  13. la vigilanza sulle modalità di applicazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute;
  14. i processi di ristrutturazione e di riorganizzazione di enti e reparti e di dismissione di infrastrutture che incidono sull’utilizzazione e sulla mobilità del personale;
  15. le attività di assistenza fiscale e di consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali, anche attraverso convenzioni con organizzazioni preposte ad erogare i relativi servizi.

5. I sindacati dei militari, in relazione alle materie di cui al comma 4, possono presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull’applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da essi eventualmente ritenute opportune; possono stipulare accordi nazionali quadro con le amministrazioni dello Stato; possono essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti; possono chiedere di essere ricevuti dai Ministri competenti, dagli organi di vertice delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, dai rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni locali. Possono inoltre intrattenere rapporti con organismi che svolgono analoga attività in altri Stati membri dell’Unione europea, con associazioni professionali nazionali, con associazioni di militari in servizio o in congedo o di pensionati e con le altre organizzazioni aventi finalità professionali o culturali, nonché con le organizzazioni sindacali del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile.

In attesa che venga completato l’iter per l’approvazione della legge, proponiamo l’approfondimento dell’argomento con la lettura del testo in discussione: camera.it, oppure il documento

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